Regolamento dell’Albo
Repubblica Italiana Provincia Autonoma di Trento
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RIVA 1”
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REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALL’ALBO INFORMATICO
Articolo 1
Pubblicità legale
I mezzi di pubblicità legale (o giuridica) sono predisposti dall’ordinamento per rendere facilmente conoscibili determinati fatti e atti giuridici, dando agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza, in modo da assicurare la certezza dei rapporti giuridici. Accanto alla funzione di informare, la pubblicità giuridica può avere quella di dare conoscenza legale dei fatti per i quali è prevista. Ciò significa che, una volta effettuata la pubblicità nelle forme di legge, il fatto si considera conosciuto e nessuno può eccepire di ignorarlo, quand’anche non ne avesse avuto effettiva conoscenza.
Articolo 2
Oggetto del Regolamento
In attuazione dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e al fine di garantire agli interessati l’esercizio del diritto di informazione, il presente Regolamento detta le modalità, le forme ed i limiti con i quali l’Istituto organizza e gestisce l’ ” Albo online ”, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i..
La pubblicazione degli atti all’Albo Informatico deve rispettare i principi generali che presiedono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. L’Ente tiene conto delle disposizioni di cui alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” predisposte dal Garante Privacy in data 02 marzo 2011 (GU n. 64 19/03/2011) e delle indicazioni elaborate nel Vademecum del mese di luglio 2011 da parte di DigitPA.
Articolo 3
Istituzione dell’Albo informatico
L’Albo informatico on-line è istituito e riservato alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale; è collocato all’interno dello spazio web del sito internet istituzionale di questo Istituto ed è individuabile con l’etichetta “ Albo online “ ed è destinato alla pubblicazione degli atti per i quali le disposizioni di legge e di regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.
Articolo 4
Durata della pubblicazione all’Albo informatico
La pubblicazione avverrà per giorni naturali e continuativi, comprese le festività civili, e la sua durata sarà di quindici giorni qualora una specifica durata non sia indicata da una disposizione di legge o di regolamento. Tale diversa durata di pubblicazione dovrà essere espressamente indicata nell’atto. L’Albo informatico deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore.
Articolo 5
Effetti di pubblicità legale – Albo cartaceo
Gli effetti di pubblicità legale sono garantiti dalla pubblicazione all’Albo cartaceo in via transitoria sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che impone che gli effetti di pubblicità legale siano legati alla pubblicazione all’Albo informatico. Dopo tale data all’Albo cartaceo sarà posto in evidenza un avviso pubblico nel quale sarà indicato chiaramente che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto agli atti pubblicati nell’Albo informatico istituzionale, fornendo le indicazioni indispensabili per accedere agli stessi.
Articolo 6
Informazione sull’attività amministrativa e protezione dei dati personali
Nel formare e nel diffondere gli atti e le informazioni relativi all’attività amministrativa dell’Istituto deve essere assicurato il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli sensibili e giudiziari in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ed ai provvedimenti del Garante per la Privacy rispettando i principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite. Gli atti sono di norma pubblicati in forma integrale in maniera conforme all’originale. Nel rispetto dei suddetti principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza, non eccedenza, previsti dagli articoli 3, 11, 22 del d.lgs 196/03 e nel rispetto delle sopra indicate Linee Guida del Garante Privacy, gli atti possono essere pubblicati anche in modo parziale al fine di non dare diffusione di dati eccedenti alle finalità di competenza prevedendo in ragione di singole fattispecie l’oscuramento di dati personali, sensibili e giudiziari.
Articolo 7
Struttura dell’Albo informatico
La struttura, le dimensioni e la disposizione dell’Albo informatico per la pubblicazione dei documenti informatici, nonché le modalità di accesso agli stessi, devono essere tali da consentire una agevole ed integrale conoscenza dell’intero contenuto dei documenti pubblicati, garantendo la protezione dell’integrità degli stessi documenti da possibili atti di distruzione o di cancellazione, di danneggiamento e di sottrazione, anche di natura casuale.
Articolo 8
Pubblicazione, durata e modalità
La durata della pubblicazione all’Albo informatico ha inizio nel giorno della materiale pubblicazione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale rimozione del documento dalla sezione del sito in cui è stato pubblicato. Alla scadenza dei termini, gli atti già pubblicati non sono più visionabili. Qualora si vogliano rendere fruibili gli atti in un tempo successivo a quello strettamente necessario alla loro pubblicazione, la sezione dove si trovano gli atti ancora in pubblicazione sarà divisa da quella in cui si inseriscono quelli pubblicati. Il motore di ricerca interno al sito terrà conto di questa ripartizione. Durante la pubblicazione, è vietato sostituire i documenti o modificarne il contenuto. Su motivata richiesta scritta dell’organo competente, la pubblicazione può essere interrotta. Detto evento deve essere annotato sia sul registro e sia sul documento, unitamente agli estremi del soggetto che lo ha disposto. Salvo specifiche esigenze connesse alla tutela del diritto alla riservatezza degli interessati o in ragione di diverse indicazioni di legge gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli allegati. In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia e/o consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto magnetico, non ne consentono l’integrale affissione all’albo informatico, si procede come segue: il soggetto o l’ufficio che procede alla pubblicazione inserisce un apposito avviso da pubblicare all’albo informatico in luogo e/o in aggiunta degli atti da pubblicare, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali soggettivi e oggettivi (ente e organo da cui promana, il numero di protocollo e/o identificativo e la data di adozione, il destinatario, ogni altro elemento utile) attraverso cui sia possibile individuare esattamente il documento e sinteticamente il contenuto, nonché l’Ufficio presso il quale lo stesso documento è consultabile integralmente e contemporaneamente durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso. Il sito presso cui è presente l’Albo informatico deve essere accessibile anche da parte delle persone diversamente abili a norma del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. N. 82/2005).
Articolo 9
Atti dell’Istituto da pubblicare all’Albo informatico
Sono pubblicati all’Albo informatico gli atti adottati dagli organi dell’Istituto nonché da altre pubbliche amministrazioni purché la loro pubblicazione sia disposta da una norma di legge. Sono pubblicati all’Albo informatico i seguenti atti, elencati in modo non tassativo, adottati dagli organi di questo Istituto e tutti gli atti per i quali la legge e/o regolamento prevede la pubblicazione:
Elenco delle tipologie di atto pubblicabili nell’albo on-line