ASSENZE PER ISOLAMENTI INDIVIDUALI O DI CLASSE
ASSENZE PER ISOLAMENTI INDIVIDUALI O DI CLASSE
- Normativa di riferimento
L’ordinanza n. 87 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 19 gennaio 2022 (link 1) rimanda alle modalità di rientro del Decreto Legge 229 del 30-12-2021 (link 2) e della circolare del Ministero della Salute n 60136 del 30-12-202 (link 3).
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA PER L’INTERA CLASSE (QUARANTENAMENTO A SEGUITO DI CONTATTO STRETTO IN AMBIENTE SCOLASTICO)
Con due alunni positivi nell’arco di cinque giorni, entrambi presenti a scuola nelle 72 ore precedenti l’esecuzione del tampone:
- il Dirigente Scolastico sospende la didattica in presenza per 10 giorni
- l’Azienda Sanitaria inizia il periodo di isolamento della classe.
La sospensione delle attività didattiche dura 10 giorni mentre l’isolamento fiduciario dura 14 giorni; per la durata di entrambi i provvedimenti il conteggio parte dal giorno successivo all’ultimo giorno di frequenza dell’ultimo caso positivo.
Nella tabella sottostante si riporta la tempistica della procedura:
GIORNO |
COSA SUCCEDE |
1 |
E’ il primo giorno di non frequenza a scuola del secondo alunno positivo. A partire da questa data si calcolano i dieci giorni per la durata del provvedimento di sospensione dell’attività in presenza. La DaD parte dal giorno seguente il provvedimento di sospensione, quindi può durare meno di dieci giorni. Sempre a partire dalla stessa data si calcolano i 14 giorni per l’emissione del decreto di isolamento da parte dell’A.P.S.S. |
10 |
Fine della DaD per tutti gli studenti |
11 |
Possibilità di rientro a scuola (e di fine della quarantena) alle lezioni in presenza per gli alunni che presentano autocerificazione (modulo 4) |
11…14 |
Continuazione isolamento per gli alunni che non presentano il modello 4 |
15 |
Rientro alle lezioni in presenza e fine quarantena per tutti gli alunni, senza tampone e senza autocertificazione |
Se durante la sospensione delle attività didattiche arrivano altre comunicazioni di alunni positivi, tali successive positività non sono considerate e la durata della sospensione rimane invariata.
Per la riammissione a scuola a conclusione della sospensione delle attività didattiche è necessario presentare il nuovo modulo n. 4, che consiste in una autocertificazione in cui il genitore dichiara di avere ottemperato a quanto previsto dalla normativa sopra indicata.
Con tale autocertificazione non è necessario presentare alla scuola il referto di tampone negativo (che va effettuato solo se previsto in base alla propria situazione sanitaria)
Gli alunni risultati positivi non seguono la tempistica sopra indicata e rientreranno in seguito a tampone negativo di guarigione, tenendo presente che nessuno può frequentare né rientrare a scuola durante il periodo di sospensione dell’attività didattica.
QUARANTENAMENTO A SEGUITO DI CONTATTO STRETTO IN AMBIENTE NON SCOLASTICO
Gli alunni isolati individualmente (da contatto stretto, non con classe in quarantena)
Sono riammessi in classe presentando il modulo 5, che consiste in una autocertificazione in cui il genitore dichiara di avere ottemperato a quanto previsto dalla normativa sopra indicata.
Con tale autocertificazione non è necessario presentare alla scuola il referto di tampone negativo, (che va effettuato solo se previsto in base alla propria situazione sanitaria)
Gli alunni positivi isolati individualmente
Gli alunni risultati positivi isolati individualmente rientreranno in seguito a tampone negativo di guarigione.
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